leasing traslativo - determinazione del risarcimento del danno del concedente


 

Cass. 24.06.2002, n. 9161 

 

Nel leasing traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, il risarcimento del danno del concedente puņ essere determinato anticipatamente, a norma dell'art. 1382, c.c., attraverso clausola penale, pattuizione che, lecita quale ne sia l'oggetto, in quanto espressione dell'autonomia privata, non č tuttavia equa per il solo fatto di essere stata convenuta, atteso che l'art. 1384, c.c., consente al giudice che ne sia richiesto di ridurre equamente la prestazione assunta.